LEGGE REGIONALE 11 luglio 1986, n. 28 1 Ricezione turistica all'aria aperta. (BUR n. 43 del 18 giugno 1986)
1. La presente legge disciplina i campeggi, i villaggi turistici ed i villaggi -camping, in attuazionedella legge n. 217 del 17 maggio 1983.
2. Sono campeggi i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria su aree recintate per lasosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi dipernottamento, e dei relativi mezz i di trasporto.
3. Non possono acquisire prenotazioni per più dell'80% della loro ricettività.
4. Sono villaggi turistici gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su areerecintate per la sosta ed il soggiorno, in allest imenti minimi di turisti sprovvisti di norma, di mezziautonomi di pernottamento.
5. Possono acquisire prenotazioni per la totalità dei posti letto in unità abitative.
6. Sono villaggi-camping i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria , attrezzati suaree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezziautonomi di pernottamento, e dei relativi mezzi di trasporto e che dispongono altresì di un numerodi posti letto, in allestimenti minimi, dal 15 al 35% della loro ricettività complessiva. Possonoacquisire prenotazioni per la totalità dei posti letto in unità abitative e per non più dell'80% dei postiequipaggio.
7. L'installazione di proprietà degli ospiti allestita su un posto equipaggio o l'unità abitativa da essioccupata, costituiscono a tutti gli effetti ed ai sensi della legislazione vigente, di mora di essi, pertutto il periodo di soggiorno.
8. I complessi turistici di cui al presente art. possono o devono, a seconda della categor ia, disporredi servizio di ristoro, bar, spaccio di generi alimentari e generi vari, giornali, tabacchi, bazar,attrezzature sportive e ricreative ed altri servizi accessori in seguito elencati, in proporzione allaloro capacità ricettiva e riservati escl usivamente agli ospiti.
9. Il titolare o il gestore del complesso non può tuttavia imporre agli ospiti l'uso dei servizi e degliimpianti di cui sopra.
10. Non è consentita la promiscuità degli esercizi di cui alla presente legge con strutture ricettive estabilimenti balneari, disciplinati da altra normativa.
11. È vietato campeggiare o soggiornare a scopo turistico in tende o altri mezzi di soggiorno mobilio in allestimenti immobili fuori dai complessi ricettivi turistici all'uopo autorizzati ai sensi dellapresente legge, ad eccezione dei seguenti casi:
1 Legge attuativa di legge statale n. 217/1983 successivamen te abrogata da legge dello Stato
- soste di installazioni singole occasionali, che non eccedano comunque un pernottamento,purché la sosta avvenga in zone per le quali non esistono espliciti divieti da parte delle autoritàcompetenti;- soste, non eccedenti un pernottamento in aree debitamente segnalate, sufficienti a contenereun massimo di dieci installazioni mobili di transito, da realizzare ad opera di Comuni nonrivieraschi e privi di complessi ricettivi, a supporto del turismo itinerante ed escursionista. Taliaree devono disporre di una presa d'acqua, di un vuotatoio per wc chimici dotato di getto dilancia, di tre contenitori per rifiuti della portata di litri 100 ciascuno. Tali aree sono prive dicategoria di classifica.
12. È altresì vietato campeggiare e/o soggiornare, nonché consentite di campeggiare e/o soggiornarein aree di pertinenza o in immobili di esercizi pubblici, comunque autorizzati ad altra destinazione,nonché sugli arenili.
13. I complessi di cui al presente art. devono possedere i requisiti indicati negli allegati A, B, C, D,che fanno parte integrante della presente legge. (Norme urbanistiche e concessione edilizia)
1. I complessi ricettivi di cui all'art. 1 della presente legge devono essere real izzati nelle areeappositamente individuate negli strumenti urbanistici comunali.
2. Ai fini della conservazione e della tutela del patrimonio ricettivo, in quanto rispondente allefinalità di pubblico interesse e della utilità sociale, le aree destinate agli insediamenti turistici di cuiall'art. 1 della presente legge ed individuate nello strumento urbanistico, sono a tal fine vincolate perun decennio, ai sensi del la legge 17 maggio 1983, n. 217.
3. Sono altresì sottoposti a vincolo decennale di desti nazione i complessi ricettivi di cui allapresente legge, ai quali vengono altresì estesi i benefici, provvidenze ed agevolazioni previsti dallanormativa vigente per le aziende alberghiere.
4. Il vincolo di destinazione gravante sui complessi e sulle are e di cui al 2° e 3° comma del presentearticolo, può essere rimosso, su richiesta del proprietario, solo se viene comprovata la nonconvenienza economico -produttiva della struttura ricettiva.
5. In caso di trasformazione della struttura ricettiva in altra prevista dalla presente legge o dall'art. 6della legge n. 217 del 17 maggio 1983, la rimozione del vincolo di destinazione sarà contestuale alrilascio dell'autorizzazione per l'entrata in esercizio della nuova struttura ricettiva.
6. Le aree di cui al 2° comma del presente art. e quelle relative a complessi per i quali è statarichiesta ed ottenuta la rimozione del vincolo, possono anche essere adibite, su richiesta delproprietario, ad uso agricolo.
7. Nel caso in cui insediamenti ricettivi, già autor izzati e funzionanti ai sensi della precedente leggen. 326 del 28 marzo 1958, insistono su un'area del lo strumento urbanistico destinata ad uso diversodalla ricettività produttiva turistica, i Comuni, entro 270 giorni dall'entrata in vigore della presen telegge, adottano una variante allo strumento urbanistico vigente, per destinare le aree già in uso didetti insediamenti a zone di produttività turistica per complessi ricettivi alla aria aperta.
8. In sede di formazione di detta variante, alle aree già in uso ed autorizzate nella licenza diesercizio dei complessi già funzionanti, possono altresì essere aggiunte aree ad esse adiacenti, nellamisura massima del 20% del la superficie attuale del complesso, unicamente allo scopo diconsentire l'adeguamento dei complessi ai requisiti minimi previsti dalla classificazione di cui allapresente legge, con il mantenimento dei posti equipaggio e delle unità abitative già in esercizio, alfine di non sopprimere la capacità produttiva dell'azienda già autorizzata e funzionante.
9. In caso di inadempienza del Comune, la Giunta regionale esercita potere sostitutivo.
10. Entro otto giorni dalla scadenza del termine di 270 giorni stabilito per apportare la necessariavariante, il Comune provvede a trasmettere la varia nte adottata alla Giunta regionale che sipronunzia su di essa entro i successivi 90 giorni, trascorsi inutilmente i quali, la variante si intendeapprovata.
11. Sulla base di approvazione della suddetta variante, deve essere, da parte del Sindaco,provvisoriamente accordata conferma della autorizzazione all'esercizio, fino a quando noninterverrà l'approvazione esplicita o implicita da parte della Giunta regionale.
12. L'allestimento dei complessi ricettivi di cui alla presente legge è subordinato al ril ascio diconcessione ed al pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e dei costi dicostruzione.
13. Ai fini della determinazione del contributo di concessione, l'indice di fabbricabilità fondiaria,fatto salvo quanto specificatamente previsto dagli strumenti urbanistici già approvati al l'attodell'entrata in vigore della presente legge è determinato secondo i principi sanciti dall'art. 6 dellalegge quadro 28 gennaio 1977, n. 10, determinati i criteri di valutazione dei costi di costr uzione.
14. L'ampliamento dei complessi ricettivi di cui alla presente legge, già autorizzati e funzionantiall'atto della sua entrata in vigore, è subordinato al rilascio della concessione edilizia dell'avvenuto erelativo pagamento degli oneri di urbani zzazione primaria e secondaria nonché dei costi dicostruzione.
15. I titolari di complessi ricettivi, già autorizzati e funzionanti, privi di concessione edilizia,devono adeguarsi alle norme previste dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modi ficazionisulla sanatoria delle opere di edilizia abusiva. (Costruzione di nuovi complessi ricettivi all'aria aperta)
1. Le domande intese ad ottenere il nulla -osta per la costruzione dei complessi ricettivi di cui all'art. 1 della presente legge, devono essere redatte in carta legale e presentate al Comune competente perterritorio e all'Assessorato regionale al turismo per la formulazione del parere di cui al punto 6 delpresente art.
2. Nel caso in cui un costruendo complesso debba sorgere su terreno ricadente in territorio diComuni limitrofi, la prescritta domanda deve essere inoltrata al Comune nel cui territorio ricade lamaggiore superficie del complesso.
3. I complessi ricettivi di cui alla presente legge devono sorgere in località salu bri econvenientemente distanti da opifici, ospedali, case di cura, aeroporti, cimiteri, scuole e centri
abitati, da valutarsi già in sede di istruttoria della domanda di cui al primo comma del presente art.:le recinzioni devono essere realizzate con idon ee schermature atte a creare una barriera ottica incorrispondenza di strade, piazze e spazi abitati in genere e tali da non consentire l'intrusione diestranei all'interno del complesso.
1) una relazione illustra tiva con indicate:
- le complete generalità del richiedente proprietario o di chi, a titolo diverso da quello diproprietà, possa provare di avere la libera ed assoluta disponibilità del suolo;- la massima capacità ricettiva prevista per l'impianto;- ogni e qualsiasi altra notizia utile ad illustrare le caratteristiche del complesso;
2) la prova della libera ed assoluta disponibilità del suolo interessato al l'allestimento, la cuisuperficie non potrà essere, comunque, inferiore a 10.000 mq.;
3) la richiesta di concessione edilizia, di eventuale nulla -osta agli effetti paesaggistici, nonchédi parere favorevole della Sovrintendenza alle Belle Arti ed antichità competente perterritorio;
- fotocopia dello stralcio dello strumento urbanistico vigente, vidimato dal l'Ufficiotecnico comunale, con indicazione delle particelle fondiarie interessate;- planimetria generale in scala idonea e comunque non inferiore a 1:500, ad individuare lalocalizzazione di tutti i servizi ed allestimenti di varia natura ivi compresi i settori nei qualiricado no i posti equipaggio e le unità abitative, la viabilità interna, i parcheggi, lerecinzioni, le attrezzature sportive, i centri commerciali ed altre dotazioni di varia natu ra;- elaborati esecutivi degli impianti fissi, completi di progetto dell'impianto disedimentazione e smaltimento dei rifiuti liquidi in base alla normativa in vigore, nonchédegli impianti antincendio, di erogazione dell'acqua potabile e non potabile, d ell'impiantoelettrico;
5) indicazione della categoria di classificazione a stelle che il complesso può conseguire, tenutoconto dei requisiti previsti e risultanti dalla domanda e dagli elaborati tecnici;
6) parere favorevole ed obbligatorio dell'Asses sorato regionale al turismo, in relazione alla validitàe all'opportunità della iniziativa in rapporto al le linee di sviluppo turistico previste dai programmiregionali.
5. I documenti di cui al secondo e terzo punto del paragrafo 4 del presente art. dev ono riportarel'attestazione comunale di conformità degli elaborati allo strumento urbanistico vigente e, per ilparere favorevole ai fini igienico -sanitari, devono essere vistati dalla competente autorità sanitarialocale.
6. Il provvedimento del Comune, in relazione al nulla -osta per la costruzione di un nuovocomplesso ricettivo, deve essere adottato entro e non oltre 90 giorni dalla data di presentazione delladomanda e notificato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
7. L'inizio dei lavori è subordinato al rilascio della concessione edilizia ed al pagamento degli oneridi urbanizzazione primaria e secondaria di cui allo art. 2 della presente legge.
8. Avverso il provvedimento di rigetto o in caso di silenzio rifiuto è ammes so ricorso al TribunaleAmministrativo Regionale. (I collaudi dei nuovi complessi ricettivi all'aria aperta)
1. Al totale completamento dei lavori autorizzati con le modalità di cui al precedente art. 3, ilproprietario o lo intestatario della co ncessione edilizia deve darne comunicazione al Sindaco erichiedere ed ottenere i prescritti nulla -osta rilasciati dagli enti all'uopo preposti, ai sensi dellanormativa vigente ed accluderli alla richiesta di rilascio del parere di conformità delle opereeseguite al progetto approvato da presentare al Sindaco. (L'autorizzazione per l'entrata in esercizio e la gestione dei nuovi complessi ricettivi all'aria
1. La domanda intesa ad ottenere la autorizzazione per l'entrata in esercizio e la relativa gestione deicomplessi di cui alla presente legge, redatta in carta legale ed indirizzata al Sindaco, è corredata da:
1) documentazione di cui al precedente art. 4 della presente legge;
2) una relazione illustrativa con indicate:
- le complete generalità del proprietario, del rappresentante o del gestore aventi i requisitirichiesti dal T.U. delle leggi di P.S. da leggi speciali in materia ed in possessodell'iscrizione in una sezione speciale del registro di cui alla legge 11 giugno 1971 n. 426;- l'indicazione del periodo di apertura del complesso;- la denominazione prescelta che non potrà essere uguale, simile o comunque tale daingenerare confusione con complessi turistici ricettivi di cui al 1° comma dell'art. 6 dellalegge n. 217 del 17 maggio 1983, già autorizzati ed operanti nell'ambito del territorioregionale;- le attestazioni di versamento delle singole tasse sulle concessioni richieste, commisuratealla categoria di classificazione indicata al punto 5 dell'articolo 3 della pres ente legge;- copia del regolamento con il quale viene organizzata e disciplinata la vita interna delcomplesso;
3) nulla-osta dell'autorità sanitaria competente per territorio in relazione all'idoneità dei localie dell'area del campeggio;
4) fotocopia della concessione edilizia e delle ricevute di versamento degli oneri diurbanizzazione primaria e secondaria.
2. L'autorizzazione per l'entrata in esercizio del complesso ricettivo, unitamente alle autorizzazionicomprendenti le attività commerciali i nterne: vendita di bevande analcoliche, alcoliche, di generialimentari, di bazar, di servizio ristorante, tabacchi, giornali ed altre attività consentite dalle leggivigenti, limitatamente alle persone ospitate, deve essere trasmessa all'interessato, debi tamentevistata dal Sindaco.
3. L'autorizzazione per la vendita e la mescita di bevande super alcoliche (oltre i 21'), dovrà essererichiesta alla autorità competente con apposita domanda.
4. Dei provvedimenti di autorizzazione per la costruzione e l'ent rata in esercizio dei complessiricettivi di cui al la presente legge, il Comune deve darne contestuale comunicazione all'interessato,all'Assessorato regionale al turismo, ente turistico competente per territorio e all'Autorità di P.S.
5. Avverso il diniego per l'entrata in esercizio del complesso ricettivo, è ammesso ricorso entro 60giorni dalla notifica comunale all'interessato, al Tribunale Amministrativo Regionale.
6. L'autorizzazione all'esercizio viene automaticamente rinnovata per un anno median te pagamentodelle tasse di concessione dovute a qualsiasi titolo.
7. Il cambio di titolarità o di gestione, la sospensione o la cessazione dell'attività, sonopreventivamente comunicati al Comune o, quando ciò non sia possibile, negli otto giorniimmediatamente successivi al manifestarsi dell' evento impeditivo, con l'indicazione espressa delnuovo titolare e/o del nuovo gestore, forniti dei requisiti previsti.
8. La mancata comunicazione delle generalità del nuovo titolare e/o gestore, secondo le modali tà dicui al comma precedente, la cessazione dell'impresa o lo scioglimento dell'ente o associazione di cuiall'art. 15 della presente legge, comportano la decadenza dell'autorizzazione; questa può esseresospesa o revocata per gravi motivi di ordine pubbl ico.
9. Gli elenchi delle aziende autorizzate di cui all'art. 3 della presente legge devono essere trasmessidai Comuni alla Giunta regionale che provvede alla loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dellaRegione. (La classificazione dei com plessi ricettivi all'aria aperta)
1. I complessi ricettivi all'aria aperta di cui all'art. 1 della presente legge, in base ai requisiticomplessivamente richiesti dagli allegati A e B che fanno parte integrante di essa, sono classificati,nell'interesse pubblico e ai fini di una corretta informazione, nelle seguenti categorie per ciascuntipo di struttura ricettiva:
1) con quattro stelle, tre stelle, due stelle, una stella, i campeggi;2) con quattro stelle, tre stelle, due stelle i villaggi turistici e d i villaggi-camping.
2. La classificazione è obbligatoria, eccezion fatta per le aree di sosta di cui all'art. 1 della presentelegge ed organizzate da Comuni non rivieraschi e privi di complessi turistici all'aria aperta.
3. Ai complessi turistici di c ui all'art 1 legittimamente autorizzati all'entrata in vigore della presentelegge, verrà assegnata la categoria corrispondente senza tenere conto di un solo requisito per ilquale l'adeguamento non è tecnicamente possibile in senso assoluto.
4. Il titolare del complesso, in base ai requisiti posseduti dall'azienda, che superano del 10% ilpunteggio relativo alla categoria richiesta, è obbligato a richiedere l'assegnazione della categoriaimmediatamente superiore.
5. All'assegnazione della categoria di cl assificazione provvede, su domanda del titolaredell'autorizzazione, il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, sulla base degli elementidichiarati dal titolare dell'autorizzazione sull'apposito modulo stampato a cura dell'Assessoratoregionale al turismo e degli ulteriori elementi conoscitivi e valutativi già acquisiti e risultanti dallaspecifica istruttoria a suo tempo svolta dagli enti all'uopo preposti per i complessi già autorizzati efunzionanti all'entrata in vigore della presente legge.
6. Per i nuovi complessi ricettivi di cui all'art. 1 della presente legge, la classificazione avviene, acura dell'Amministrazione comunale, sulla base degli elementi dichiarati dal titolare dellaautorizzazione sull'apposito modulo di cui al comma preced ente e sulla base de gli elementiconoscitivi e valutativi già acquisiti e risultanti dalla specifica istruttoria svolta dal Comune,competente per territorio, in sede di rilascio dell'autorizzazione di cui agli artt. 3, 4, 5 della presentelegge.
7. La classificazione ha validità per un quinquennio a partire dal 1 ° gennaio e le operazioni relativedevono essere espletate nel semestre precedente: nel trimestre precedente il rilascio delprovvedimento contenente la categoria di classificazione attribuita, i l Comune può richiedereall'interessato ulteriori elementi di valutazione, al fine di accertare i dati indispensabili perl'attribuzione della classifica.
8. Per le nuove aziende attivate durante il quinquennio e per quelle che abbiano fatto richiesta diriclassificazione ai sensi dell'art. 9 della presente legge, essa ha validità per la frazione residua delquinquennio in corso.
9. Non si provvede a classifica nell'ultimo anno del quinquennio.
10. È fatto obbligo di esporre ben visibile all'ingresso di ciascun complesso e nell'Ufficio diDirezione, sui cartelli stradali pubblicitari, in manifesti e locandine, il segno distintivocorrispondente al numero delle stelle assegnate e di segnarlo nelle guide turistiche specializzateitaliane ed estere.
11. La domanda volta ad ottenere l'attribuzione della categoria deve essere presentata entro il 30giugno ed il relativo provvedimento deve essere comunicato dal Comune al titolaredell'autorizzazione nel termine massimo del 30 novembre mediante lettera raccomand ata con avvisodi ricezione; contestuale comunicazione del provvedimento sarà inviata dal Comune all'A.P.T. all'uopo preposta e competente per territorio.
12. Avverso il provvedimento di classifica è ammesso ricorso in opposizione al Comune, entro 30giorni dalla data di ricezione della comunicazione: su di esso il Comune decide entro 30 giorni dalladata di presentazione: in caso di inerzia del Comune, i poteri sostitutivi sono esercitati dalla Giuntaregionale - Assessorato al turismo - che, sentito il Sindaco, adotta il provvedimento entro 30 giornidalla richiesta da parte dell'interessato. La decisione è comunicata all'interessato, al Comune,all'A.P.T. e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
13. I provvedimenti definiti di classificazion e vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale dellaRegione.
14. Nel bimestre successivo al termine previsto per la classificazione quinquennale, il Presidentedella Giunta regionale approva con proprio decreto l'elenco regionale degli esercizi ricettivi, distintiper tipo e categoria di classificazione, copia del quale viene trasmessa all'ENIT e all'ISTAT.
15. Analoga procedura viene seguita annualmente, fatta eccezione per l'ultimo anno delquinquennio, per nuove classificazioni e per revisioni di class ifica e declassificazioni di cui all'art. 9della presente legge. (Il rinnovo dell'autorizzazione dei complessi esistenti e funzionanti all'entrata in vigore della legge
1. All'atto dell'entrata in vigore della presente legge, i titola ri dei complessi di cui all'art. 1, giàautorizzati e funzionanti, rinnovano l'autorizzazione all'esercizio per gli anni successivi mediante ilpagamento, entro il 31 dicembre, delle tasse di concessione dovute e/o mediante la vidimazionedell'autorizzazione all'esercizio ed il pagamento delle tasse di concessione e comunque con lemodalità seguite per gli anni precedenti, eccezion fatta per i complessi di cui all'ultimo comma delsuccessivo art. 8. (La classificazione dei complessi esistenti ed au torizzati all'entrata in vigore della legge regionale)
1. Entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, i titolari dei complessi di cui all'art. 1,già autorizzati e funzionanti, sono tenuti a presentare al Comune domanda in carta legale, volta adottenere l'attribuzione della categoria di classificazione in base ai requisiti dei complessi di cui agliallegati facenti parte integrante della presente legge.
2. Alla domanda dovranno essere allegati il modulo di cui al precedente art. 6, con tenente ledichiarazioni relative al complesso, rilasciate dal titolare dello stesso e firmate sotto la sua personaleresponsabilità, nonché ogni documentazione recante ulteriori elementi conoscitivi e valutativi giàacquisiti e risultanti dalla specifica istruttoria a suo tempo svolta dagli enti allo uopo preposti,anteriormente alla entrata in vigore della presente legge.
3. Nel caso in cui complessi già autorizzati e funzionanti all'entrata in vigore della presente leggenon raggiungono il 75% dei requi siti obbligatori previsti per la categoria richiesta, il rinnovodell'autorizzazione avviene limitatamente all'anno successivo e per altri due anni entro i qualidovranno concludersi gli interventi necessari ad ottenere l'adeguamento dei complessi ai requi sitiminimi per la categoria richiesta, pena la decadenza e la revoca dell'autorizzazione o l'attribuzionedi categoria inferiore. (La classificazione periodica dei complessi ricettivi all'aria aperta)
1. La classificazione periodica dei compless i avviene ogni cinque anni, a partire dall'anno di entratain vigore della presente legge.
2. A tale scopo, il titolare o gestore fa pervenire al Comune entro il semestre precedente quello discadenza, la documentazione dei requisiti posseduti ai fini del la classificazione.
3. La revisione anticipata della classificazione per singoli complessi, salvo che nell'ultimo anno delquinquennio,è adottata, per iniziativa di parte, quando si verifichi un mutamento dei requisitiposseduti, tali da legittimare la ri chiesta di passaggio ad una superiore categoria di classifica.
4. La nuova categoria di classificazione opera dall'anno solare successivo a quello di adozione delprovvedimento e fino alla scadenza del quinquennio in corso.
5. La revisione anticipata del la classificazione per singoli complessi, anche nell'ultimo anno delquinquennio,può essere adottata, d'ufficio, quando si verifichi un mutamento dei requisiti posseduti,tali da legittimare l'assegnazione di una categoria di classifica inferiore a quella precedentementeposseduta.
6. Nel caso in cui il titolare di una azienda di cui all'art. 1 della presente legge, per conseguire unaclassifica superiore, abbia necessità di acquisire nuove aree, ferma restando la capacità ricettivamassima del complesso, può chiedere al Comune l'inclusione delle aree necessarie nella misuramassima del 20% della superficie complessiva già in uso.
7. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle aree individuate negli strumentiurbanistici già approvati al l'atto dell'entrata in vigore della presente legge e destinate a zone diproduttività turistica.
8. Ove invece tali aree insistono su zone con diversa destinazione d'uso da quella turistico -ricettiva,i Comuni devono provvedere mediante adozione di varian te, ai sensi di quanto stabilito all'art. 2della presente legge. (La gestione dei complessi ricettivi all'aria aperta)
1. Per l'esercizio di un complesso ricettivo all'aria aperta di cui al presente art., è nominato ungestore, che può essere il titolare o persona diversa. Quando è persona diversa, il gestore agisce innome e per conto del titolare
2. Anche il nominativo del gestore è riportato nell'autorizzazione, qualora sia diverso dal titolare.
3. Per i complessi ricettivi all'aria aperta di cui alla presente legge gestiti da Associazioni senzascopo di lucro a parziale deroga di quanto previsto nei successivi comma, è obbligo del titolare diessere iscritto o di designare un gestore iscritto al registro, di cui alla legge 11 giugno 1970, n . 426,è sostituito dalla designazione del responsabile della Associazione o dal responsabile delcomplesso, che rispettivamente assumono gli stessi obblighi del titolare o del gestore.
4. Per l'esercizio dell'impresa il gestore deve essere iscritto in un a sezione speciale del registroistituito ai sensi della legge 11.6.1971, n.426.
5. Il gestore è responsabile, relativamente al complesso ricettivo, dell'osservanza della presentelegge e di ogni al tra norma prescritta dalla legislazione vigente, della b uona conduzione delcomplesso, della esatta compilazione e trasmissione agli organi interessati di tutti i dati statisticirichiesti o, comunque, previsti dalle leggi vigenti.
6. Il gestore avente titolo all'ottenimento delle autorizzazioni per l'entrata in esercizio o per ilrinnovo delle medesime, deve allegare a tutte le singole domande l'atto di assenso del proprietariotitolare del complesso.
7. Le domande di autorizzazione devono essere presentate alle autorità competenti dal titolare chegestisce direttamente il complesso o dal suo rappresentante legale o dal gestore esercente una o piùattività commerciali interne ovvero dal gestore dello intero complesso.
8. Il titolare dell'autorizzazione allo esercizio deve essere assicurato per il rischio dell aresponsabilità civile nei confronti di terzi, ivi compresi i clienti e loro familiari ed ospiti con essisoggiornanti, tanto per i danni alle persone che per i danni alle cose secondo quanto previsto dallanormativa vigente.
9. Copia della polizza assic urativa deve essere trasmessa al Comune, unitamente alle tariffe di cuiall'art. 13 della presente legge.
10. La polizza assicurativa deve essere esibita dal titolare della autorizzazione su richiesta degliorgani preposti al controllo e alla vigilanza su i complessi e/o degli ospiti.
11. Il titolare dell'autorizzazione allo esercizio deve, a sua cura e giudizio, compilare il regolamentocon il quale viene organizzata e disciplinata la vita interna del complesso, in relazione anche allemodalità di accesso per i visitatori, ove ammessi. È obbligato, altresì, trasmetterne ogni anno copiaal Questore, all'Assessorato regionale al turismo, all'ente turistico all'uopo preposto e competenteper territorio.
12. Il titolare dell'autorizzazione, per tutto il perio do di apertura, deve assi curare la custodia delcomplesso, curandone la continuità.
13. Ai fini statistici, gli è fatto obbligo di compilare e presentare gli appositi modelli ISTAT. (I periodi di apertura dei complessi ricettivi all'aria aperta )
1. I complessi ricettivi all'aria aperta di cui alla presente legge, assumono la denominazioneaggiuntiva "A" (annuale), quando sono aperti per l'intero arco dell'anno o per la doppia stagioneestivo-invernale e funzionanti in tutti i loro servizi ed es ercizi interni come da autorizzazione.
2. È consentita, comunque, a scelta del gestore, la chiusura temporanea dell'esercizio per un periodocomplessivo non superiore a quattro mesi all'anno, purché opportunamente segnalata nelle insegnedel complesso e nelle guide specializzate italiane ed estere.
3. La sospensione dell'esercizio per un periodo superiore, fino ad un massimo di sei mesi èammessa per fondate ragioni, è soggetta ad autorizzazione del Sindaco ed è comunque prorogabileuna sola volta per i restanti sei mesi successivi e sempre per fondati motivi di forza maggiore.
4. Il periodo di apertura dei complessi stagionali non potrà essere inferiore a tre mesi durante i qualitutti i servizi e gli esercizi interni dovranno essere efficienti e funzion anti in tutte le loro parti.
5. Le date di apertura e di chiusura dovranno essere dichiarate all'atto del rinnovo delleautorizzazioni e della denuncia delle tariffe e comunicate, insieme al regolamento alle guideturistiche specializzate italiane ed este re all'ente turistico all'uopo preposto e competente perterritorio, al Comune. (La registrazione e la notifica delle persone alloggiate)
1. All'arrivo dell'equipaggio, il titolare di un complesso di cui alla presente legge ha l'obbligo dirichiedere e trattenere, per la prescritta registrazione un documento d'identità personale per ognipersona ospitata ed accertarsi che il capo equipaggio abbia preso visione del regolamento interno.
2. Per la notifica delle persone alloggiate, l'esercente deve compilare una scheda a ricalco in trecopie, due delle quali da recapitare all'autorità di Pubblica Sicurezza rispettivamente all'arrivodell'ospite e alla sua partenza.
3. Salvo quanto disposto dalla legge per i complessi situati in località isolate, le schede di notifichedi cui al precedente comma, devono essere recapitate giornalmente.
4. Non possono ospitarsi persone prive di documenti di identificazione.
5. Le 3 copie delle schede, che sostituiscono il registro previsto dall'art. 109, 3° comma del T.U. delle leggi di P.S devono essere conservati per 1 triennio presso l'esercizio ed essere numerateprogressivamente. (Le tariffe nei complessi ricettivi alla aria aperta)
1. I titolari dei complessi ricettivi all'aria aperta, sono obbligati a trasmettere, entro il 31 luglio diogni anno, le tariffe comprensive di I.V.A. e dell'imposta di soggiorno, nei Comuni, in cui è dovuta,che intendono applicare, per l'anno successivo, per l'uso di ciascun allestimento o attrezzatura di cuiil complesso è dotato, con l'indicazione dei periodi di bassa ed alta stagione e/o della mediastagione, individuati sulla base dei propri liberi criteri di gestione.
2. I periodi di cui al precedente comma devono essere riportati sulle guide specializzate italiane e destere.
3. Le tariffe e le indicazioni di cui al 1' comma del presente art. devono essere riportate su appositomodulo, stampato a cura dell'Assessorato al turismo della Regione, in quadruplice copia, da inviareal Comune, all'Assessorato regionale al t urismo, all'A.P.T. competente per territorio e da trattenerepresso l'esercizio.
4. I titolari dei complessi di nuova apertura presentano la dichiarazione delle tariffe sul modulo dicui al 2° comma del presente art icolo., entro 10 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione all'entratain esercizio.
5. Le tariffe di cui ai commi precedenti sono uniformate come di seguito:
1) "tariffa persone per notte" (P/L), quando sia indifferenziata l'età e, in caso diverso: "tariffa
adulti per notte" e "tariffa bamb ini fino a 5 anni per notte";
2) tariffa posto equipaggio per notte (P.L./N); tariffa unità abitativa per notte (U.A./N); tariffa
3) termine orario di scatto giornaliero delle tariffe soggiorno.
6. Le tariffe di cui al punto 2) possono ess ere differenziate in seno alla stessa azienda in base airequisiti e dotazioni dei P.L. e delle U.A. e non possono essere comprensive delle tariffe di cui alpunto 1).
7. I costi di energia elettrica prelevata dal singolo equipaggio sono conteggiati sott o la voce"contributo giornaliero per rimborso spese consumo luce" e sono commisurate alla potenzaimpegnata.
8. Le tariffe dichiarate, rapportate alla categoria assegnata al complesso, sono a regime concordato,ai sensi della legge 17 maggio 1983, n. 217 .
9. L'oscillazione fra il tetto massimo ed il tetto minimo, all'interno di una medesima categoria, èfissata in una percentuale del 10%; con la medesima percentuale sono differenziati il tetto massimodi una categoria col tetto minimo della categoria imm ediatamente superiore.
10. Le tariffe riportate nell'apposito modulo, recanti il visto del Comune, devono essere espostepresso l'Ufficio di Direzione del complesso. (Obbligo di esposizione al pubblico)
1. È fatto obbligo al titolare del comple sso esporre, all'ingresso un emblema o insegna recante ladenominazione, il tipo di struttura ricettiva e la categoria di classificazione simboleggiata dalnumero di stelle assegnate.
2. All'interno dell'Ufficio di Direzione saranno esposti:
- il segno distintivo della categoria di classificazione attribuita;- l'autorizzazione all'esercizio con l'indicazione della capacità ricettiva massima del complesso e deisettori comprendenti i posti di equipaggio e le unità abitative, in genere contraddistinti da nomi difantasia o da lettere alfabetiche;- le tariffe per la stagione in corso, vistate dal Comune e l'indicazione del termine di cui al punto 3)dell'art. 13 della presente legge;- le date di apertura e chiusura del complesso e l'indicazione dei per iodi di bassa, alta e/o mediastagione;- l'avviso concernente la possibilità di prendere visione della polizza di assicurazione di cui all'art. 10 della presente legge;- il regolamento interno del complesso.
1. Campeggi mobili organizzati per scopi sociali, culturali, religiosi e sportivi, da Enti oAssociazioni senza scopo di lucro operanti a livello nazionale, in occasione di manifestazioni eraduni della durata di tempo non superiore a quindici giorni sono consentiti, p revia autorizzazionedel Sindaco, solamente in aree pubbliche o private, convenientemente lontane dalle strutturericettive disciplinate dalla presente legge, che non superino in estensione i 5.000 metri quadrati,dove siano assicurati il comodo accesso pe r automezzi, i servizi generali indispensabili per garantire
il rispetto delle norme -igienico sanitarie e la salvaguardia della pubblica salute, e comunque tuttequelle altre prescrizioni contenute nell'autorizzazione del Sindaco.
2. Se il campeggio mobil e è organizzato su un'area privata, è necessario allegare alla domandarivolta al Sindaco lo atto di assenso del proprietario.
3. I citati Enti o Associazioni devono nominare un rappresentante in loco, dando notizia a mezzolettera raccomandata della loro iniziativa e dell'avvenuta nomina all'autorità di Pubblica Sicurezza eal Sindaco.
4. Devono inoltre precisare il periodo di soggiorno, restando in ogni caso salvo il rispetto deiprovvedimenti di competenza delle autorità sanitarie e di Pubblica Sicurez za.
5. I campeggi mobili di cui al presente articolo non costituiscono complessi ricettivi all'aria apertaai sensi della presente legge. (Controllo e vigilanza sui complessi ricettivi all'aria aperta)
1. Il controllo e la vigilanza dei comples si ricettivi di cui alla presente legge, ai finidell'applicazione delle disposizioni in essa contenute, spetta al Comune ed alla Regione che lo puòesercitare anche attraverso l'A.P.T. all'uopo preposto.
2. Restando ferme le competenze della autorità di Pubblica Sicurezza e dell'autorità sanitaria, delleCapitanerie di porto e del Corpo delle guardie forestali. (Complessi ricettivi all'aria aperta senza autorizzazione)
1. Ai sensi dell'art. 60 lett. c) del D. P.R. 616/1977, gli esistenti compl essi ricettivi all'aria apertache esercitano di fatto, senza autorizzazione, o con autorizzazione provvisoria, l'attività inviolazione degli artt. 2, 3, 4 e 5 della presente legge, dovranno cessare la loro attività entro sei mesidalla entrata in vigore della presente legge, ove non provvedono alla loro regolarizzazione. (Disciplina transitoria dei periodi)
1. Le indicazioni sulla data e le prescrizioni sulla durata dei periodi di apertura dei complessiricettivi alla aria aperta non annuali, d i cui al comma quarto e quinto dell'art. 11 della presentelegge, entrano in vigore a partire dalla data dello stabilito termine di apertura, successivamente allaentrata in vigore della presente legge.
1. Il titolare che attribuis ce al proprio complesso con scritti, stampati, ovvero pubblicamente conqualsiasi altro mezzo, una attrezzatura non conforme a quella esistente, una classifica o una
denominazione diversa da quella approvata è punito con la sanzione amministrativa del paga mentodi una somma da L. 500.000 a 3.000.000.
2. In caso di recidiva, il Sindaco dispone la revoca dell'autorizzazione.
3. Chiunque allestisca dopo l'entrata in vigore della presente legge uno dei complessi indicatiall'art.1 sprovvisto della relativa au torizzazione, è soggetto, in solido con il proprietario del terreno,qualora sia persona diversa, al la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di L. 10.000.000 e alla immediata chiusura del complesso ricettivo.
4. La violazione del disposto di cui al penultimo comma dell'art. 1 comporta la sanzioneamministrativa del pagamento della somma di L. 50.000 per ogni pernottamento, da corrispondersisia da parte del proprietario dell'installazione che da parte del titolare del pubblico esercizioautorizzato ad altra destinazione e che consente il pernottamento.
5. L'esercizio non autorizzato di campeggio previsto dall'art. 15 della presente legge, comporta lasanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 10.000 a L. 50.000 per ogni personaospitata e la immediata chiusura del campeggio.
6. Nei complessi di cui all'art. 1 della presente legge, l'applicazione di tariffe superiori a quelledenunciate e approvate comporta la sanzione del pagamento di una somma da mille a cinquemila,da moltiplicarsi per la capacità ricettiva autorizzata del complesso. Nel caso di recidiva, potrà esseredisposta la sospensione dell'autorizzazione.
7. Nell'ipotesi di superamento della prevista capacità ricettiva massima, si applica la sanzioneamministrativa del pagamento di una somma di L. 4.000 fino a L. 20.000 per ogni persona ospitatain eccedenza.
8. La mancata esposizione al pubblico dell'autorizzazione dei dati e delle tariffe di cui all'art. 14della presente legge, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire100.000 a L. 500.000.
9. Il titolare dell'autorizzazione che non stipuli contratto di assicurazione per i rischi daresponsabilità civile nei confronti dei clienti,è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamentodella somma da L. 500.000 a L. 2.000.000.
10. Le violazioni delle norme in materia di classificazione comporta la sanzione amministrativa daL. 500.000 a L. 3.000.000.
11. Chiunque consente l'utilizzazione di un proprio complesso immobiliare, attribuendogli l aqualificazione di azienda ricettiva di cui alla presente legge e pubblicizzandolo in qualsiasi formacome tale, in violazione alle norme della presente legge, è soggetto all'applicazione di una sanzionepecuniaria amministrativa di L. 5.000.000.
12. Per ogni altra violazione della presente legge, è comminata una sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000.
13. In ogni caso il Sindaco può procedere alla sospensione temporanea dell'autorizzazione qualora,a seguito di diffida, non venga ottemperato entro un mese, al ripristino delle condizioni autorizzate:nei casi di carenze più gravi e reiterate e nell'ipotesi prevista dall'art. 100, 2' comma, del T.U. delleleggi di P.S. approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alla revoca dell'autorizz azione.
14. Le somme dovute per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente art.,sono riscosse e introitate dalle Amministrazioni comunali competenti per territorio.
Riccardo Primo, Re D’Inghilterra Libretto di Paolo Antonio Rolli, adattato da "ISACIO TIRANNO" di Francesco Briani Londra, 11 novembre 1727 Musica di George Frederich H andel Personaggi: Riccardo Primo, Re d'Inghilterra Costanza, principessa di Navarra, sua promessa sposa Berardo, cugino e tutore di Costanza Isacio, tiranno di Cipro P
Aliment Pharmacol Ther 2004; 20: 1181–1188. Bacillus clausii therapy to reduce side-effects of anti-Helicobacterpylori treatment: randomized, double-blind, placebo controlled trialE . C . N I S T A * , M . C A N D E L L I * , F . C R E M O N I N I * , I . A . C A Z Z A T O * , M . A . Z O C C O * , F . F R A N C E S C H I * ,G . C A M M A R O T A * , G . G A S B A R R I N I * & A G A S B A